La scorsa notte è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto “Cura Italia”.

Qui di seguito gli articoli che riteniamo possano interessare i ns. associati.

Vi precisiamo che siamo in attesa di chiarimenti e modalità operative da parte degli Enti su chi e con quali modalità potrà aderire a tali misure.

Non siamo pertanto in grado PER ORA di dare risposte immediate e personali sulle modalità di richiesta indennità o altro.

Decreto n.° 18 “CURA ITALIA” – G.U. del 17/03/2020

Art. 28 (Indennità lavoratori autonomi iscritti alle Gestioni speciali dell’Ago)

Ai lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali dell’Ago (artigiani, commercianti), non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, ad esclusione della Gestione separata è riconosciuta un’indennità per il mese di marzo pari a 600 euro.

NB: domanda da presentare all’INPS: non sono note al momento le modalità operative nè della domanda nè di come verrà erogata l’indennità.

Chi non fosse già in possesso del pin dell’INPS, è consigliabile che cominci a richiederlo.

art.56 – Misure di sostegno finanziario alle micro, piccole e medie imprese colpite dall’epidemia di COVID-19

Sospensione di rate di finanziamento e canoni di leasing con scadenza anteriore al 30/09/2020, il pagamento delle rate sospese ripartirà dal 30/09/2020 con un nuovo piano di pagamenti a copertura delle quote sospese.

La richiesta va presentata direttamente alla banca od all’intermediario finanziario che ha concesso il finanziamento.

Le Imprese possono avvalersi dietro comunicazione – in relazione alle esposizioni debitorie nei confronti di banche, di intermediari finanziari:

a) per le aperture di credito a revoca e per i prestiti accordati a fronte di anticipi su crediti esistenti alla data del 29 febbraio 2020 o, se superiori, a quella di pubblicazione del presente decreto, gli importi accordati, sia per la parte utilizzata sia per quella non ancora utilizzata, non possono essere revocati in tutto o in parte fino al 30 settembre 2020;

b) per i prestiti non rateali con scadenza contrattuale prima del 30 settembre 2020 i contratti sono prorogati, unitamente ai rispettivi elementi accessori e senza alcuna formalità, fino al 30 settembre 2020 alle medesime condizioni;

c) per i mutui e gli altri finanziamenti a rimborso rateale, anche perfezionati tramite il rilascio di cambiali agrarie, il pagamento delle rate o dei canoni di leasing in scadenza prima del 30 settembre 2020 è sospeso sino al 30 settembre 2020 e il piano di rimborso delle rate o dei canoni oggetto di sospensione è dilazionato, unitamente agli elementi accessori e senza alcuna formalità, secondo modalità che assicurino l’assenza di nuovi o maggiori oneri per entrambe le parti; è facoltà delle imprese richiedere di sospendere soltanto i rimborsi in conto capitale.

La pratica deve essere munita di una dichiarazione con la quale l’Impresa autocertifica ai sensi dell’art. 47 DPR 445/2000 di aver subito in via temporanea carenze di liquidità quale conseguenza diretta della diffusione dell’epidemia da COVID-19.

I soggetti beneficiari di questa misura non devono avere debiti deteriorati.

Art. 62 – Sospensione dei termini degli adempimenti e dei versamenti fiscali e contributivi

ADEMPIMENTI TRIBUTARI SOSPESI

Sono sospesi gli adempimenti tributari diversi dai versamenti e diversi dall’effettuazione delle ritenute alla fonte e delle trattenute relative all’addizionale regionale e comunale, che scadono nel periodo compreso tra l’8 marzo 2020 e il 31 maggio 2020. Saranno da effettuarsi entro il 30 giugno 2020 senza applicazione di sanzioni.

VERSAMENTI SOSPESI (FATTURATI O COMPENSI NON SUPERIORI A 2 MILIONI AL 31/12/19):

Per i soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato con ricavi o compensi non superiori a 2 milioni di euro nel periodo di imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, sono sospesi i versamenti da autoliquidazione che scadono nel periodo compreso tra l’8 marzo 2020 e il 31 marzo 2020:

a) relativi alle ritenute alla fonte di cui agli articoli 23 e 24 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e alle trattenute relative all’addizionale regionale e comunale, che i predetti soggetti operano in qualità di sostituti d’imposta;

b) relativi all’imposta sul valore aggiunto;

c) relativi ai contributi previdenziali e assistenziali, e ai premi per l’assicurazione obbligatoria.

I versamenti sospesi sono effettuati, senza applicazione di sanzioni ed interessi, in un’unica soluzione entro il 31 maggio 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di maggio 2020. Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato.

VERSAMENTI SOSPESI PER CLIENTI CON SEDE LEGALE O OPERATIVA NELLA PROVINCIA DI BERGAMO, CREMONA, LODI E PIACENZA.

La sospensione dei versamenti dell’IVA, si applica, a prescindere dal volume dei ricavi o compensi percepiti, ai soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nelle Province di Bergamo, Cremona, Lodi e Piacenza. 

Art. 67/A – Sospensione dei termini relativi all’attività degli uffici degli enti impositori

Sono sospesi dall’8 marzo al 31 maggio 2020 i termini relativi alle attività di liquidazione, di controllo, di accertamento, di riscossione e di contenzioso, da parte degli uffici degli enti impositori.

Sono, altresì, sospesi, dall’8 marzo al 31 maggio 2020, i termini per fornire risposta alle istanze di interpello, ivi comprese quelle da rendere a seguito della presentazione della documentazione integrativa.

art. 68 – Sospensione dei termini di versamento dei carichi affidati all’agente della riscossione

Sono sospesi i termini dei versamenti, scadenti nel periodo dall’8 marzo al 31 maggio 2020, derivanti da:

-cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione

-avvisi di accertamento esecutivi emessi dall’Agenzia delle Entrate

– ingiunzioni di cui al R.D. 14 aprile 1910, n. 639, emesse dagli enti territoriali;

I versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati in unica soluzione entro il 30 giugno 2020. Non si procede al rimborso di quanto già versato.

Sarà ns. cura aggiornarVi appena possibile come sempre.