Come sapete da oltre due anni è entrato in vigore il nuovo Regolamento Regionale n. 2/2014 relativo al servizio taxi del bacino aeroportuale lombardo. 

Tra le novità vogliamo evidenziare quella relativa alle caratteristiche dei veicoli che dovranno attenersi da subito alle indicazioni descritte.

Qualora il veicolo immesso in servizio sia già in uso o acquistato usato, lo stesso dovrà essere adeguato alle normative più restrittive in campo di emissioni (oggi Euro 6) entro il 31/12/2018.

Inoltre la capacità omologata dal costruttore del porta bagagli deve essere di almeno 300 litri.

Riportiamo il relativo articolo:

“CARATTERISTICHE RELATIVE AI VEICOLI DA ADIBIRE AL SERVIZIO

Art. 23
(Caratteristiche generali dei veicoli adibiti al servizio taxi)

  1. Le autovetture destinate al servizio pubblico da piazza, giudicate idonee da parte della Direzione Regionale del Ministero dei Trasporti o da altro Ufficio competente in materia, devono avere almeno cinque posti, ad eccezione delle autovetture a trazione elettrica che devono avere almeno quattro posti compreso quello del conducente e devono essere munite di idoneo vano porta bagagli.
  2. I veicoli devono altresì rispettare le seguenti prescrizioni:
    a) il vano porta bagagli delle autovetture destinate al servizio pubblico da piazza con licenza rilasciata dal Comune deve avere una capacità comunque non inferiore a 300 litri, certificata dal costruttore del veicolo. Per le vetture a trazione elettrica, oppure per quelle con doppia alimentazione benzina/metano o benzina/Gpl, il limite di cui sopra è ridotto del 20%;
  3. b) decorsi 180 giorni dall’entrata in vigore del presente regolamento, tutti i veicoli di nuova immatricolazione immessi in servizio devono rispettare i parametri più restrittivi individuati dalla vigente normativa comunitaria in materia di emissioni.
  4. I finestrini laterali, il parabrezza ed il lunotto dei veicoli adibiti al servizio taxi possono essere oscurati con pellicole e/o con qualsiasi strumento, purché omologati, a condizione che i contrassegni del turno di servizio e la vetrofania di attestazione di conformità tariffaria risultino interamente leggibili dall’esterno.
  5. E’ obbligatorio sottoporre a preventiva approvazione comunale tutti gli strumenti da collocare a bordo del veicolo destinato al servizio taxi, ad eccezione della dotazione di serie della vettura o dedicata direttamente all’esercizio del servizio. La collocazione della strumentazione di cui al presente comma deve comunque corrispondere a tutte le prescrizioni di sicurezza vigenti in materia e, a tal fine, il titolare della licenza è responsabile dell’osservanza delle norme.
  6. L’applicazione di eventuale strumentazione, oltre a quella espressamente consentita dalla disciplina vigente, non deve in ogni caso ostacolare il servizio.
  7. In deroga alle previsioni di cui ai commi 1, 2 e 3, è autorizzato l’utilizzo per il servizio di quegli autoveicoli già destinati a tale uso, aventi caratteristiche difformi da quelle prescritte, esclusivamente in capo al soggetto titolare della corrispondente licenza all’entrata in vigore della presente normativa e sino al 31/12/2018.”

Nel seguente link riportiamo il testo completo del regolamento Regionale n. 2/2014, che Vi invitiamo a leggere e rispettare. Tutti i comuni (e i relativi taxi) del bacino aeroportuale sono tenuti a rispettarlo.

Regolamento regionale