OMICIDIO STRADALE

Il Parlamento ha appena approvato l’introduzione di due nuovi articoli del Codice Penale (art.589 bis – omicidio stradale e art.590 bis – lesioni personali stradali) che modificano profondamente in senso peggiorativo la disciplina preesistente che in pratica consentiva di evitare la reclusione e di riottenere la patente di guida in termini relativamente brevi rispetto ai reati commessi.

Per l’omicidio “semplice” violando le norme generiche sulla circolazione stradale (salvo quanto sotto precisato) la reclusione resta da 2 a 7 anni (mentre per le lesioni gravi si va da 3 mesi ad un anno, per quelle gravissime da 1 a 3 anni).

Per alcune violazioni (circolazione contromano, passaggio con il rosso, inversione di marcia in prossimità di incroci o in vicinanza di curve e dossi, sorpassi sulle strisce pedonali o con linea continua, velocità in centro urbano doppia rispetto al limite vigente, comunque non inferiore a 70 km/h e eccesso di velocità di almeno 50 km/h in ambito extraurbano) l’omicidio comporterà la reclusione da 5 a 10 anni. Per le lesioni la reclusione sarà da 1 anno e 6 mesi per quelle gravi e da 2 anni a 4 anni per quelle gravissime.

Alcool oltre 1,5 g/l o droga (ma per conducenti professionisti come tassisti e NCC da 0,5 a 0,8 g/l o droga: reclusione da 8 a 12 anni per l’omicidio, da 3 a 5 anni per le lesioni gravi, da 4 va 7 anni per quelle gravissime.

Fuga dopo l’incidente: in caso di omicidio pena aumentata da 1/3 a 2/3, mai meno di 5 anni di reclusione in caso di omicidio e mai meno di 3 anni in caso di lesioni.

Arresto in flagranza: in caso di omicidio correlato al alcool o droga arresto obbligatorio, escluso in caso di lesioni se il conducente si ferma a soccorrere i feriti.

Concorso di colpa con la persona deceduta o ferita: le pene previste sono in questo caso dimezzate.

Incidenti che provochino la morte o lesioni a più persone: la reclusione in caso di morte di più persone, considerate tutte le aggravanti del caso, non potrà superare i 18 anni, mentre in caso di lesioni gravi la pena non potrà superare i 7 anni.

Ritiro di patente: fino a questo momento non disponiamo di elementi certi per la patente che sicuramente nelle fattispecie più gravi suindicate verrà revocata definitivamente.

Pare che una nuova patente sarà conseguibile solo dopo 15 anni in caso di omicidio o 5 anni in caso di lesioni. In caso di fuga dopo l’omicidio stradale la patente potrebbe essere riottenuta dopo 30 anni dall’avvenuto reato.

Pene e riti alternativi: restano sempre in vigore, a seconda della durata della reclusione inflitta, gli attuali benefici quali l’affidamento ai servizi sociali  per pene fino ai 4 anni.

Nel caso di pene superiori è da supporre che se la pena supererà tale limite, una parte dovrà essere necessariamente scontata in carcere.

Con i riti alternativi (patteggiamento: sconto fino ad 1/3; rito abbreviato: sconto di 1/3) per i casi meno gravi la pena potrebbe scendere sotto i 2 anni usufruendosi così della condizionale.

Licenza conducente taxi o autorizzazione NCC: come noto, in presenza di ritiro di patente o provvedimento restrittivo della libertà personale, il Comune dispone per il ritiro cautelativo della licenza/autorizzazione.

E’ estremamente probabile che nei casi previsti dagli artt.589 bis e 590 bis Codice Penale si arrivi alla decadenza della licenza/autorizzazione con conseguente ritiro della stessa da parte del Comune senza possibilità per l’interessato di cederla a terzi a titolo oneroso.

Su questo e su altri aspetti saremo più precisi in presenza di opportuni chiarimenti ufficiali.

E’ comunque prevedibile che per tutta la casistica che vedrà coinvolti, oltre la vittima, avvocati e periti vari (del Tribunale o di parte) le spese legali per ottenere la soluzione più favorevole saranno di enorme entità.

Autore: dott. Marco Monti