“TASSISTI ARTIGIANI MILANESI”

NUOVO STATUTO 10/05/2019

TITOLO I

DENOMINAZIONE, SEDE E DURATA

Art. 1 – Costituzione

E’ costituita una Associazione Sindacale fra titolari di licenza di autoservizio pubblico non di linea (taxi), rilasciata dai comuni di tutto il territorio italiano secondo quanto disposto dalla legge 15 gennaio 1992 n. 21 e sue successive modificazioni, denominata “TAM – TASSISTI ARTIGIANI MILANESI”.

L’Associazione opererà negli atti e nei rapporti con i terzi in genere, utilizzando indifferentemente sia la denominazione per esteso ”TAM – TASSISTI ARTIGIANI MILANESI” sia l’acronimo “TAM”.

L’Associazione è disciplinata in generale dalle norme previste dagli articoli 36 e seguenti del Codice Civile.

L’Associazione è laica, apartitica e indipendente.

 

Art. 2 – Sede

L’Associazione ha sede legale in Milano.

Sedi secondarie, uffici, recapiti potranno essere istituiti o soppressi su tutto il territorio nazionale, previa delibera del Consiglio Provinciale.

Il trasferimento della sede legale in luogo o indirizzo diversi dall’attuale nell’ambito dello stesso comune non costituisce modificazione dei patti associativi.

 

Art. 3 – Durata

La durata dell’Associazione è fissata fino all’anno 2050.

Tale termine potrà essere prorogato su decisione dell’assemblea straordinaria con le maggioranze previste all’art. 17.

 

TITOLO II

OGGETTO SOCIALE

Art. 4 – Scopi dell’associazione

L’Associazione non persegue scopi di lucro e non può distribuire, né direttamente né indirettamente, utili, avanzi di gestione, fondi, riserve o capitale durante la sua vita.

L’Associazione rappresenta legalmente gli associati, a tutti i livelli, nei rapporti con le istituzioni e la pubblica amministrazione deputate o interessate al servizio di auto pubblica di piazza (taxi), attuando una politica sindacale che dia efficacia e tutela agli interessi della categoria taxi, migliorando le condizioni di lavoro dei tassisti medesimi, favorendo la conoscenza, la collaborazione e la solidarietà degli operatori, tra loro e nei confronti dell’Associazione, contribuendo in sede locale e nazionale al miglioramento del servizio, sostenendo anche iniziative che abbiano come scopo la soddisfazione dei titolari di licenza e dei loro utenti.

TAM, attraverso la propria organizzazione, erogherà ai soci servizi di consulenza, assistenza e informazione, nei settori sindacale, tributario, amministrativo, legale, previdenziale, assistenziale, ambientale, finanziario, commerciale, assicurativo.

Svilupperà inoltre iniziative editoriali, di istruzione e di comunicazione.

 

TITOLO III

RAPPORTO ASSOCIATIVO

Art. 5 – Soci:  requisiti, ammissione, cariche, incarichi

Possono essere soci tutti i soggetti titolari di licenze comunali per il servizio di auto pubblica di piazza (taxi) che svolgano regolarmente tale attività sul territorio nazionale.

Sono soci iscritti anche tutti quei soggetti che frequentano il corso preparatorio all’iscrizione al ruolo conducenti.

Per l’ammissione a socio, deve essere presentata apposita domanda con le generalità dell’interessato, completa di indirizzo, mail e numero di telefono. Nel caso l’interessato sia già in possesso di licenza, dovrà allegare:

1.copia fotostatica della licenza comunale;

2.tipo e targa dell’autovettura di proprietà o a disposizione per l’esercizio dell’attività di taxi;

3.dichiarazione di conoscere, accettare ed osservare incondizionatamente tutte le disposizioni del presente statuto, del regolamento interno e delle deliberazioni già assunte dagli organi dell’Associazione.

La domanda dovrà essere accompagnata dal versamento della quota associativa per l’anno in corso.

La tessera è valida per l’anno solare (dal 1/1 al 31/12).

Possono rivestire cariche elettive o avere incarichi di collaborazione tutti i soci, titolari di licenza taxi, tesserati da almeno tre anni consecutivi, salvo specifica deroga della Giunta di Presidenza.

La titolarità della licenza è requisito indispensabile per l’elezione o il mantenimento delle cariche e incarichi di cui sopra; la perdita di tale requisito comporta la decadenza automatica entro l’anno solare in corso a cariche e incarichi.

 

Art. 6 – Obblighi degli associati

Gli associati sono obbligati:

a)a versare la quota associativa annuale all’atto dell’iscrizione oppure, per i soci con gestione contabile, entro il 30 aprile dell’anno in corso;

b)a partecipare attivamente alle riunioni degli organi associativi e a tutte le iniziative che l’Associazione riterrà necessario ed opportuno adottare nell’interesse della categoria;

c)a rispettare le norme contemplate dai regolamenti comunali e regionali in materia previsti dall’art. 5 della legge 15 gennaio 1992 n. 21 e successive integrazioni e modificazioni.

 

Art. 7 – Fondo comune

Il Fondo comune è costituito dalle quote associative annuali, dai contributi, dalle sottoscrizioni o donazioni a qualsiasi titolo effettuate dagli associati, nonchè dal complesso di tutti i beni mobili ed immobili acquistati con tali introiti.

L’entità e la modalità di versamento delle quote associative annuali sono approvate dal Consiglio Provinciale; le quote e i contributi associativi non sono restituibili.

Per tutta la durata della vita dell’Associazione, i singoli associati non possono chiedere la divisione del fondo comune, né pretendere la liquidazione della loro quota in caso di recesso o, comunque, di cessazione del rapporto associativo.

L’Associazione, per le obbligazioni assunte nei confronti dei terzi, risponde unicamente con il proprio patrimonio, fermo comunque restando quanto previsto dall’art. 38 del Codice Civile.

 

Art. 8 – Scioglimento del rapporto associativo

La cessazione del rapporto associativo si potrà avere per decadenza, recesso, esclusione e morte.

 

Art. 9 – Decadenza

Il socio che dovesse perdere uno dei requisiti essenziali per l’ammissione, indicati al precedente art. 5, perde anche il diritto di far parte dell’Associazione. La decadenza viene pronunciata dal Presidente sentito il Collegio dei Probiviri.

 

Art. 10 – Esclusione

L’esclusione dall’Associazione è deliberata dal Consiglio Provinciale, su proposta del Presidente, nei confronti di chi:

– risulti inadempiente agli obblighi associativi;

– non abbia provveduto, senza giustificato motivo, a sanare le proprie esposizioni debitorie maturate verso l’Associazione, nonostante atto di diffida e messa in mora;

– abbia tenuto una condotta e compiuto atti che abbiano provocato gravi danni economici e di immagine all’Associazione o alla categoria.

La delibera di esclusione dovrà essere assunta soltanto previa contestazione scritta (mediante lettera raccomandata da inviare all’associato) degli addebiti e valutate le giustificazioni che l’interessato potrà far pervenire entro 5 giorni dal ricevimento della comunicazione.

 

Art. 11 – Impugnative

Avverso la delibera di esclusione è ammesso reclamo al Collegio dei Probiviri con le modalità e i termini previsti dall’art. 25.

 

TITOLO IV

PATRIMONIO E QUOTE SOCIALI

 

Art. 12 – Patrimonio sociale e bilancio

Il patrimonio sociale è costituito:

1.dalle somme e dai contributi versati dai soci al Fondo comune;

2.dai beni acquistati con il Fondo comune;

3.dai beni mobili ed immobili di proprietà o appartenenti, a qualsiasi legittimo titolo, all’Associazione;

4.dalle riserve ordinarie e straordinarie;

5.dalle somme acquisite a patrimonio dell’Associazione;

6.da lasciti, donazioni, erogazioni, effettuati dai soci e da terzi a favore dell’Associazione;

7.da finanziamenti comunque erogati dallo Stato, da enti pubblici territoriali e da enti pubblici e privati in genere.

L’esercizio finanziario ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

Gli organi competenti approvano i bilanci consuntivi e preventivi formulati osservando il principio di competenza.

Il bilancio consuntivo deve essere approvato entro il mese di giugno dell’anno successivo alla chiusura dell’esercizio cui si riferisce.

Gli eventuali utili o avanzi di gestione, nonché i fondi, le riserve o il capitale non potranno essere distribuiti durante la vita dell’Associazione, nemmeno in forma indiretta, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

 

TITOLO V

ORGANI SOCIALI

Art. 13 – Organi dell’Associazione

Sono organi dell’Associazione:

-l’Assemblea

-il Consiglio Provinciale

-la Giunta di Presidenza

-il Presidente

-il Collegio dei Probiviri

 

Art. 14 – L’Assemblea

L’assemblea, sia ordinaria che straordinaria, quando è legittimamente costituita, è l’organo sovrano di rappresentanza di tutti gli associati.

Essa è convocata dal Consiglio Provinciale a cura del Presidente, mediante appositi avvisi affissi nella sede dell’Associazione e negli uffici periferici o a mezzo di messaggio telematico sms che rimandi all’avviso affisso presso la sede contenente l’ordine del giorno.

L’avviso di convocazione, da affiggere e pubblicizzare nei modi sopra descritti, deve contenere l’indicazione del luogo, del giorno e dell’ora della prima e della seconda convocazione, che dovrà avvenire in giorno diverso da quello della prima, oltre agli argomenti posti all’ordine del giorno.

 

Art. 15 – Assemblea ordinaria

L’assemblea ordinaria è convocata almeno una volta ogni quattro anni, o quando lo ritenga necessario od opportuno il Consiglio Provinciale.

L’Assemblea ordinaria è validamente e legittimamente costituita in prima convocazione quando siano presenti almeno la metà più uno degli associati, in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti.

Le deliberazioni sono assunte a maggioranza, espresse mediante alzata di mano, a meno che l’Assemblea non disponga per altro sistema.

Nelle votazioni è ammessa una sola delega per socio presente.

Spetta all’Assemblea ordinaria:

a)eleggere il Presidente e stabilire le linee di politica sindacale dell’Associazione;

b)apportare eventuali modifiche allo statuto dell’Associazione e approvarle.

c)eleggere i membri del Consiglio Provinciale;

e) deliberare su ogni altro argomento rimesso all’assemblea dal Consiglio Provinciale;

 

Art. 16 – Assemblea straordinaria

L’assemblea straordinaria viene convocata per deliberare:

– la proroga della durata dell’Associazione;

– lo scioglimento dell’Associazione, la sua messa in liquidazione, la nomina dei liquidatori, i loro poteri e la remunerazione.

L’assemblea straordinaria è valida in prima convocazione quando siano presenti almeno i 4/5 dei soci, in seconda convocazione almeno 1/5 degli stessi. Le deliberazioni dovranno essere assunte con il voto favorevole dei 2/3 dei presenti, espresso per alzata di mano, a meno che l’Assemblea non disponga per altro sistema.

 

Art. 17 – Costituzione e votazioni

A presiedere le Assemblee è chiamato il Presidente dell’Associazione o, in sua vece, uno dei Vice Presidenti.

Il Presidente nomina il segretario dell’assemblea.

Per l’elezione dei componenti del Consiglio Provinciale, le votazioni verranno effettuate su proposta del Consiglio uscente a scrutinio segreto, se non viene richiesto il voto palese da almeno la metà più uno dei presenti.

In caso di voto segreto la lista dei candidati (se unica) non potrà essere a numero chiuso, ma dovrà essere composta da un numero maggiore di candidati rispetto al numero degli eletti.

Delle deliberazioni adottate sarà redatto apposito verbale, sottoscritto dal Presidente e dal segretario dell’assemblea.

Art. 18 – Consiglio Provinciale

 

Il Consiglio è costituito da un numero di membri non superiore a quindici.

Tutti i soci in regola con il pagamento della quota associativa dell’anno in corso e titolari di licenza taxi possono essere eletti.

I membri del Consiglio durano in carica quattro anni e sono rieleggibili.

II Consiglio è convocato dal Presidente o, in sua assenza, da chi ne fa le veci con avviso anche a mezzo sms o whatsapp.

La convocazione del Consiglio deve essere effettuata quando ne venga fatta richiesta da almeno 1/5 dei suoi componenti, ovvero dalla Giunta di Presidenza, entro il termine di quindici giorni dal ricevimento della richiesta.

Il Consiglio è validamente costituito con la presenza di almeno 1/3 dei suoi componenti in carica ed è presieduto dal Presidente o, in sua assenza, da una dei Vice Presidenti.

Le deliberazioni vengono assunte a maggioranza dei presenti.

Si procederà a votazione segreta ogni qualvolta si dovrà deliberare su questioni di natura personale.

Delle riunioni del Consiglio, dovrà essere redatto apposito verbale, sottoscritto dal Presidente o da chi ne fa le veci e dal segretario dell’associazione

 

Art. 19 – Compiti e poteri del Consiglio Provinciale

Il Consiglio determina le linee di applicazione e di attuazione delle deliberazioni approvate dalla assemblea.

Compete, inoltre, al Consiglio:

1.eleggere nel suo seno i due Vice Presidenti e i componenti della Giunta di Presidenza, su proposta del Presidente;

2.approvare il bilancio consuntivo e preventivo;

3.deliberare sugli atti di acquisto o alienazione di beni mobili ed immobili e per la costituzione ovvero l’acquisizione di quote di società sia di capitale che in forma cooperativa per il perseguimento di scopi e finalità che interessano la categoria o la partecipazione a strutture analoghe esistenti, nonché su tutti i restanti atti eccedenti l’ordinaria amministrazione;

4.deliberare sulle proposte di esclusione dei soci.

Il Consiglio si riserva la facoltà di respingere la richiesta di iscrizione da parte di nuovi soci.

5.eleggere il Consiglio dei Probiviri.

 

Art. 20 – La Giunta di Presidenza

La Giunta di Presidenza dura in carica quattro anni ed è costituita da un minimo di tre ad un massimo di cinque membri; il Presidente e i due Vice Presidenti ne fanno parte di diritto.

Tutte le cariche dell’Associazione, ad esclusione di quella del Segretario generale, sono di norma gratuite.

Con delibera del Consiglio Provinciale può comunque essere stabilito un compenso al Presidente o ai Vice Presidenti

dell’Associazione, od anche a taluno dei membri del Consiglio, a cui dovessero venire affidati compiti e funzioni che comportino un impegno che grava sulla normale attività economica dell’interessato.

 

Art. 21 – Compiti e funzioni della Giunta di Presidenza

La Giunta di Presidenza è l’organo di gestione dell’Associazione con il compito di provvedere a tutti gli atti di amministrazione ordinaria e straordinaria non espressamente attribuiti al Consiglio.

Compete inoltre alla Giunta:

a)dare attuazione alle delibere del Consiglio;

b)deliberare sull’ammissione, sulla decadenza e sulle proposte di esclusione dei soci;

c)predisporre la stesura dei bilanci preventivo e consuntivo, da presentare in termini utili al Consiglio per la loro approvazione;

d)designare e nominare, su proposta del Presidente, le persone chiamate a far parte di organismi e commissioni stabilendone gli eventuali compensi per ogni ruolo in cui tale rappresentanza sia prevista, richiesta o ammessa;

e)provvedere agli atti di gestione ordinaria dell’ Associazione;

f)assumere il personale, determinandone l’inquadramento e la retribuzione, nonché provvedere all’eventuale licenziamento;

g)assolvere a tutti gli altri compiti e funzioni che venissero attribuiti dal Consiglio.

 

Art. 22 – Il Presidente

Il Presidente, che dura in carica quattro anni ed è rieleggibile, ha la rappresentanza legale, negoziale e giudiziaria dell’Associazione e ne firma tutti gli atti, premettendo la denominazione.

In caso di assenza, il Presidente è sostituito da uno dei Vice Presidenti, la cui firma fa fede nei confronti di chiunque in caso di impedimento del Presidente medesimo.

 

Art. 23 – Il Segretario generale

Il Segretario viene nominato direttamente dal Presidente.

Spetta al Segretario Generale dell’Associazione:

a)compiere gli atti di amministrazione ordinaria;

b)coadiuvare ed assistere gli organi associativi nell’espletamento delle rispettive funzioni;

c)su delega del Presidente, dirigere il personale dell’Associazione e delle società controllate, organizzando il suo impiego ed il regolare espletamento delle rispettive mansioni;

d)riferire agli organi competenti per l’adozione di eventuali sanzioni disciplinari.

 

Art. 24 – Il Collegio dei Probiviri

Il Collegio dei Probiviri dura in carica quattro anni ed è composto da tre membri effettivi e due supplenti nominati dall’assemblea ordinaria tra persone iscritte all’Associazione da più di tre anni.

Il Consiglio Provinciale nomina anche il Presidente dei Probiviri.

Il Collegio dei Probiviri dirime le controversie che possono sorgere tra i soci e tra i soci e gli organi associativi.

Il ricorso al Collegio va depositato presso la Segreteria dell’Associazione.

Il Collegio emette le proprie decisioni entro due mesi dal ricevimento del ricorso e le comunica per iscritto alle parti interessate. Le misure disciplinari sono: il richiamo scritto, la sospensione a tempo determinato, l’espulsione.

 

TITOLO VI

DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

 

Art. 25 – Clausola compromissoria

 

Qualsiasi controversia relativa alla corretta applicazione ed interpretazione dello statuto e, comunque, riguardante i rapporti fra i soci e gli organi dell’Associazione deve essere preliminarmente ed in via obbligatoria rimessa al Collegio dei Probiviri.

La richiesta di remissione di qualsiasi controversia dovrà essere depositata presso la Segreteria dell’Associazione e, in ogni caso, comunicata alle parti interessate.

Le decisioni dei Probiviri, da adottarsi secondo equità e senza obbligo del rispetto di rituali formalità, sono definitive.

 

Art. 26 – Disposizioni finali

In caso di scioglimento

dell’Associazione, l’assemblea straordinaria dovrà deliberare anche la sua messa in liquidazione, nominare due liquidatori, che dovranno essere prescelti all’interno dell’Associazione, determinandone poteri e remunerazione.

In caso di scioglimento per qualunque causa, il Fondo comune e il Patrimonio verranno devoluti integralmente ad associazioni e/o enti non economici con finalità analoghe ovvero a fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’art. 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

 

Art. 27 – Rinvio alle disposizioni di legge

 

Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto, valgono in quanto applicabili le norme del Codice Civile.