{"id":4785,"date":"2018-04-10T14:33:41","date_gmt":"2018-04-10T12:33:41","guid":{"rendered":"https:\/\/www.taxitam.it\/?p=4785"},"modified":"2018-04-10T14:33:41","modified_gmt":"2018-04-10T12:33:41","slug":"altra-sentenza-corte","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.taxitam.it\/index.php\/2018\/04\/10\/altra-sentenza-corte\/","title":{"rendered":"Altra sentenza Corte di Giustizia europea contraria a UberPop"},"content":{"rendered":"<p>Corte di giustizia dell\u2019Unione europea<\/p>\n<p>COMUNICATO STAMPA n. 39\/18 &#8211; Lussemburgo, 10 aprile 2018<\/p>\n<p>Sentenza nella causa C-320\/16\u00a0 Uber France SAS<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Gli Stati membri possono vietare e reprimere penalmente l\u2019esercizio illegale dell\u2019attivit\u00e0 di trasporto nell\u2019ambito del servizio UberPop senza dover previamente notificare alla Commissione il progetto di legge che stabilisce il divieto e le sanzioni penali per tale esercizio La societ\u00e0 francese Uber France fornisce, mediante un\u2019applicazione per smartphone, un servizio denominato Uber Pop, con il quale essa mette in contatto conducenti non professionisti che utilizzano il proprio veicolo con persone che desiderano effettuare spostamenti in area urbana. Nell\u2019ambito del servizio fornito mediante tale applicazione, detta societ\u00e0 fissa le tariffe, riceve dal cliente il prezzo di ciascuna corsa (per poi rimetterne una parte al conducente non professionista del veicolo) ed emette le fatture. Uber France \u00e8 sottoposta a procedimento penale per aver organizzato, tramite il servizio UberPop, un sistema di messa in contatto di clienti con conducenti non professionisti che trasportano persone a titolo oneroso con veicoli aventi meno di dieci posti. Uber France sostiene che la legislazione francese sulla cui base essa viene perseguita in sede penale costituisce una regola tecnica riguardante un servizio della societ\u00e0 dell\u2019informazione ai sensi della direttiva relativa alle norme e alle regolamentazioni tecniche1 . Tale direttiva impone agli Stati membri di notificare alla Commissione qualsiasi progetto di legge o di regolamentazione che detti regole tecniche relative ai prodotti e servizi della societ\u00e0 dell\u2019informazione, a pena di successiva inopponibilit\u00e0 di tale legge o di tale regolamentazione ai singoli. Orbene, nel caso di specie, le autorit\u00e0 francesi non avevano notificato alla Commissione la normativa penale in questione prima della sua promulgazione. Uber France ne deduce che essa non pu\u00f2 dunque essere sottoposta a procedimento penale per le accuse sopra citate. Investito della controversia, il Tribunal de grande instance de Lille (Francia) chiede alla Corte di giustizia se le autorit\u00e0 francesi fossero tenute o no a notificare previamente alla Commissione il progetto di legge. Con la sentenza odierna, la Corte dichiara che gli Stati membri possono vietare e reprimere l\u2019esercizio illegale di un\u2019attivit\u00e0 di trasporto come quella esercitata tramite UberPop senza dover previamente notificare alla Commissione il progetto di legge che stabilisce il divieto e le sanzioni penali per tale esercizio.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">La Corte ricorda, anzitutto, che essa ha statuito il 20 dicembre scorso, nella causa Uber Spagna2 , che il servizio UberPop proposto in Spagna rientrava nel settore dei trasporti e non costituiva un servizio della societ\u00e0 dell\u2019informazione ai sensi della direttiva. Secondo la Corte, il servizio UberPop proposto in Francia \u00e8 sostanzialmente identico a quello fornito in Spagna, spettando al Tribunal de grande instance de Lille il compito di verificare tale punto.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Pertanto, poich\u00e9 il servizio UberPop non ricade sotto la direttiva, la Corte ne conclude che l\u2019obbligo di previa notifica alla Commissione, previsto da tale direttiva, non trova applicazione. Ne consegue che le autorit\u00e0 francesi non erano tenute a notificare previamente alla Commissione il progetto di legge penale in questione. IMPORTANTE: Il rinvio pregiudiziale consente ai giudici degli Stati membri, nell&#8217;ambito di una controversia della quale sono investiti, di interpellare la Corte in merito all\u2019interpretazione del diritto dell\u2019Unione o alla validit\u00e0 di un atto dell\u2019Unione. La Corte non risolve la controversia nazionale. Spetta al giudice nazionale risolvere la causa conformemente alla decisione della Corte. Tale decisione vincola egualmente gli altri giudici nazionali ai quali venga sottoposto un problema simile.<\/p>\n<p><a href=\"https:\/\/www.taxitam.it\/wp-content\/uploads\/2018\/04\/sentenza-corte-UE-uber-aprile-20185647-100418.pdf\" rel=\"\">sentenza corte UE uber &#8211; aprile 2018[5647] 100418<\/a><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Corte di giustizia dell\u2019Unione europea COMUNICATO STAMPA n. 39\/18 &#8211; Lussemburgo, 10 aprile 2018 Sentenza nella causa C-320\/16\u00a0 Uber France SAS Gli Stati membri possono vietare e reprimere penalmente l\u2019esercizio illegale dell\u2019attivit\u00e0 di trasporto nell\u2019ambito del servizio UberPop senza dover previamente notificare alla Commissione il progetto di legge che stabilisce il divieto e le sanzioni [&hellip;]<\/p>\n","protected":false},"author":2,"featured_media":4788,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_monsterinsights_skip_tracking":false,"_monsterinsights_sitenote_active":false,"_monsterinsights_sitenote_note":"","_monsterinsights_sitenote_category":0,"ngg_post_thumbnail":0},"categories":[1,220],"tags":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.taxitam.it\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/4785"}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.taxitam.it\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.taxitam.it\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.taxitam.it\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/users\/2"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.taxitam.it\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=4785"}],"version-history":[{"count":2,"href":"https:\/\/www.taxitam.it\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/4785\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":4789,"href":"https:\/\/www.taxitam.it\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/4785\/revisions\/4789"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.taxitam.it\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/media\/4788"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.taxitam.it\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=4785"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.taxitam.it\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=4785"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.taxitam.it\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=4785"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}