{"id":4539,"date":"2017-11-17T19:09:03","date_gmt":"2017-11-17T18:09:03","guid":{"rendered":"https:\/\/www.taxitam.it\/?p=4539"},"modified":"2017-11-17T19:09:03","modified_gmt":"2017-11-17T18:09:03","slug":"lettera-al-mit","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.taxitam.it\/index.php\/2017\/11\/17\/lettera-al-mit\/","title":{"rendered":"Lettera al MIT"},"content":{"rendered":"<p>Pubblichiamo il testo della ns. lettera inviata oggi al MIT.<\/p>\n<p>Al Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti<\/p>\n<p><strong>On.le Graziano Delrio<\/strong><\/p>\n<p><strong>e.p.c.\u00a0 <\/strong>Al Viceministro alle Infrastrutture e dei Trasporti<\/p>\n<p><strong>On.le Riccardo Nencini<\/strong><\/p>\n<p><strong>e.p.c.<\/strong>\u00a0 Gabinetto del Ministro<\/p>\n<p><strong>e.p.c.<\/strong>\u00a0 Osservatorio sui Conflitti Sindacali<\/p>\n<p>Via Nomentana, 2 \u2013 00161 Roma<\/p>\n<p><strong>Signor Ministro Delrio,<\/strong><\/p>\n<p>si significa, con la presente, il nostro contributo alla definizione dei principi di attuazione della riforma del servizio di trasporto pubblico locale non di linea.<\/p>\n<p>Le nostre valutazioni partono dalla conferma dei principi cardine dell&#8217;attuale Legge quadro che regolamenta i settori taxi e Ncc, al netto delle ultime variazioni introdotte dalla legge 22 maggio 2010 n. 73.<\/p>\n<p>A nostro avviso per attualizzare una nuova legge quadro del servizio, pur introducendo e rispondendo a quanto disposto dalla delega ottenuta, non si deve prescindere dalle condizioni fondanti dell&#8217;attuale legge 21\/92.<\/p>\n<p>ELEMENTI PRINCIPALI \u2013 DECRETO LEGISLATIVO<\/p>\n<p><strong>Servizio di noleggio con conducente:<\/strong><\/p>\n<ol>\n<li><strong> NATURA DEL SERVIZIO:<\/strong> NCC \u00e8 un servizio di natura pubblicistica o un servizio imprenditoriale puramente privato? Va contingentato o no?<\/li>\n<\/ol>\n<p>\u27a2 NUOVA IPOTESI MIT, tenuto conto delle posizioni espresse dalle associazioni: il servizio di noleggio con conducente ha una connotazione privatistica, di pubblica utilit\u00e0 ed \u00e8 contingentato;<\/p>\n<p>\u27a2 NOSTRA POSIZIONE, il servizio di noleggio con conducente deve essere un servizio pubblico ad offerta differenziata con contingentamento delle autorizzazioni.<\/p>\n<ol start=\"2\">\n<li><strong> TERRITORIALITA\u2019<\/strong>: continuare a riferirsi al livello comunale o introdurre ambiti territoriali pi\u00f9 ampi, es. regionali?<\/li>\n<\/ol>\n<p>\u27a2 IPOTESI MIT: ambito territoriale regionale.<\/p>\n<p>\u27a2 NOSTRA POSIZIONE: gli ambiti operativi del servizio devono essere definiti dalle regioni rispetto ai fabbisogni dei comuni, al fine di garantire maggiore efficienza nella fornitura dei servizi. La possibile revisione degli ambiti operativi dovr\u00e0 essere compensata da un sistema certo di verifiche, controlli e sanzioni per tutti coloro che dovessero risultare inadempienti, attraverso sistemi certi ed efficaci come quelli telematici.<\/p>\n<ol start=\"3\">\n<li><strong> COMPETENZE AUTORIZZATIVE<\/strong>: Lasciare ai Comuni o trasferire a livelli pi\u00f9 alti\/ampi, e.g. le Regioni?<\/li>\n<\/ol>\n<p>\u27a2 IPOTESI MIT: autorizzazione regionale; anche l\u2019accesso al mercato (requisiti) e le sanzioni sono disciplinati dalle Regioni; sanzioni pi\u00f9 alte per pratiche illecite<\/p>\n<p>\u27a2 NOSTRA POSIZIONE: I titoli autorizzativi devono restare comunali, ma con operativit\u00e0 nel territorio determinato dalla Regione, pertanto i titoli autorizzativi devono essere emessi, su delega della regione, dagli enti locali.<\/p>\n<p>All&#8217;autorizzazione va abbinata una targa professionale emessa dal ministero competente, in modo da garantire il controllo certo sul numero di titoli emessi e il rispetto della programmazione numerica che dovrebbe essere competenza regionale.<\/p>\n<ol start=\"4\">\n<li><strong> FORMA GIURIDICA<\/strong>: \u00e8 preferibile un assetto restrittivo simile a quello attuale (=consentite imprese artigiane e loro cooperative\/consorzi, societ\u00e0 di persone \u2013 cfr. art. 7 l. 21\/92. Consentite tutte le forme giuridiche soltanto a imprese titolari di autorizzazione NCC bus ex art. 2.4 l. 218\/03) oppure una maggiore apertura?<\/li>\n<\/ol>\n<p>\u27a2 NUOVA IPOTESI MIT, tenuto conto delle posizioni espresse dalle associazioni: mantenere un assetto simile a quello attuale \u2013 autorizzazione resta sul veicolo.<\/p>\n<p>\u27a2 NOSTRA POSIZIONE: bisogna mantenere l&#8217;assetto esistente perch\u00e9 le attuali figure giuridiche previste, che prediligono le persone fisiche a societ\u00e0 giuridiche sono quelle che garantiscono al meglio il servizio.<\/p>\n<ol start=\"5\">\n<li><strong> ELEMENTI CHE QUALIFICANO IL SERVIZIO NCC<\/strong> e lo distinguono dal servizio di piazza? Es. ritorno alla rimessa, foglio di servizio, luogo inizio del servizio ecc..<\/li>\n<\/ol>\n<p>\u27a2 IPOTESI MIT: obbligo di stazionamento in rimessa in attesa della prenotazione; no obbligo espresso di ritorno alla rimessa al termine di ciascun servizio \u2013 s\u00ec obbligo di rientro in rimessa al termine dell\u2019ultimo servizio prenotato; possibilit\u00e0 di iniziare il servizio anche al di fuori dell\u2019ambito territoriale regionale, a condizione che vi sia un contratto di durata e una rimessa dove si esercita il servizio oppure negli ambiti individuati dalle Regioni (es. area a forte vocazione turistica) o in stazioni, aeroporti ecc. (gi\u00e0 previsto in l. 21\/92); s\u00ec foglio di servizio.<\/p>\n<p>\u27a2 NOSTRA POSIZIONE: obbligo di stazionamento in rimessa sita nel comune che ha rilasciato l&#8217;autorizzazione in attesa della prenotazione. No obbligo espresso di ritorno alla rimessa al termine di ciascun servizio, se precedentemente \u00e8 gi\u00e0 stato contrattualizzato un altro servizio immediatamente successivo. Obbligo di rientro in rimessa sita nel comune che ha rilasciato L&#8217;autorizzazione al termine dell&#8217;ultimo servizio contrattualizzato precedentemente.<\/p>\n<p>Possibilit\u00e0 di iniziare il servizio anche al di fuori dell&#8217;ambito territoriale previo obbligo di rientro nella rimessa sita nel comune che ha rilasciato l&#8217;autorizzazione al termine dello stesso.<\/p>\n<p>Conferma del divieto di sosta inoperosa o stazionamento su strada.<\/p>\n<ol start=\"6\">\n<li><strong> CUMULABILITA\u2019<\/strong> di autorizzazione ncc e licenza taxi? (Oggi: cumulabili solo pi\u00f9 autorizzazioni NCC. Aut. NCC e lic. taxi sono cumulabili solo per i natanti \u2013 cfr. art. 8.2 l. 21).<\/li>\n<\/ol>\n<p>\u27a2 IPOTESI MIT: idem. NCC non cumulabile con taxi salvo che per i natanti.<\/p>\n<p>\u27a2 NOSTRA POSIZIONE: L&#8217;ipotesi prospettata dal ministero \u00e8 condivisibile.<\/p>\n<ol start=\"7\">\n<li><strong> ULTERIORI PRESCRIZIONI \/ DISPOSIZIONI<\/strong><\/li>\n<\/ol>\n<p>\u27a2 IPOTESI MIT: obbligo di installare a bordo la scatola nera; istituzione, presso il CED del MIT, del pubblico elenco nazionale imprese autorizzate; limitazione delle facilitazioni nella circolazione; consentire per lo svolgimento del servizio l\u2019utilizzo anche di veicoli locati a lungo termine.<\/p>\n<p>\u27a2 NOSTRA POSIZIONE,\u00a0 Ok per registro presso CED del MIT; Ok a consentire per lo svolgimento del servizio l\u2019utilizzo anche di veicoli locati a lungo termine.<\/p>\n<p>No all&#8217;obbligo di installare a bordo la scatola nera.<\/p>\n<ol start=\"8\">\n<li><strong> POSSIBILITA\u2019 DI REGOLARE CON CONTRATTO DI SERVIZIO<\/strong>:<\/li>\n<\/ol>\n<p>\u27a2 IPOTESI MIT: possibilit\u00e0 di stipulare cds per aree a domanda debole dove non \u00e8 sostenibile l\u2019erogazione del TPL \u201cordinario\u201d.<\/p>\n<p>\u27a2 NOSTRA POSIZIONE: Occorre definire in maniera sostanziale una maggiore integrazione al trasporto pubblico di linea, fino alla possibile sovrapposizione\/sostituzione nell&#8217;erogazione di servizi a partire dalle aree a domanda debole.<\/p>\n<p><strong>Servizio taxi:<\/strong><\/p>\n<ol start=\"9\">\n<li><strong> COMPETENZE:<\/strong> Lasciare ai Comuni o trasferire alcune competenze a livelli pi\u00f9 alti\/ampi, e.g. le Regioni?<\/li>\n<\/ol>\n<p>\u27a2 IPOTESI MIT: licenze rilasciate dal Comune su delega regionale; il n. di licenze \u00e8 stabilito dalla Regione su parere espresso dall\u2019Art; definizione da parte della Regione degli eventuali ambiti territoriali sovra-comunali nei quali pu\u00f2 avere inizio il servizio;<\/p>\n<p>\u27a2 NOSTRA POSIZIONE: Le licenze devono restare comunali, ma con operativit\u00e0 nel territorio determinato dalla Regione, pertanto le licenze devono essere emesse, su delega della regione, dagli enti locali.<\/p>\n<p>Alla licenza va abbinata una targa professionale emessa dal ministero competente, in modo da garantire il controllo certo sul numero di titoli emessi e il rispetto della programmazione numerica che dovrebbe essere competenza regionale.<\/p>\n<ol start=\"10\">\n<li><strong> NATURA DEL SERVIZIO:<\/strong> servizio pubblico, licenze contingentate, tariffe amministrate?<\/li>\n<\/ol>\n<p>\u27a2 IPOTESI MIT: servizio pubblico a offerta indifferenziata, licenze contingentate, tariffe determinate dal Comune sulla base dei criteri stabiliti dalle Regioni, su parere dell\u2019Art;<\/p>\n<p>\u27a2 NOSTRA POSIZIONE: servizio pubblico a offerta indifferenziata, licenze contingentate, tariffe determinate dal Comune sulla base dei criteri stabiliti dalle Regioni.<\/p>\n<ol start=\"11\">\n<li><strong> CUMULABILITA\u2019<\/strong> di autorizzazione ncc e licenza taxi? (Oggi: cumulabili solo pi\u00f9 autorizzazioni NCC. Aut. NCC e lic. taxi sono cumulabili solo per i natanti).<\/li>\n<\/ol>\n<p>\u27a2 IPOTESI MIT: Taxi non cumulabile con NCC tranne che per i natanti;<\/p>\n<p>\u27a2 NOSTRA POSIZIONE &#8211; \u00c8 possibile il cumulo di pi\u00f9 autorizzazioni Ncc.<\/p>\n<p>\u00c8 possibile il cumulo di autorizzazioni Ncc con licenza taxi unicamente se eserciti con natanti. \u00c8 vietato il cumulo di licenze taxi.<\/p>\n<ol start=\"12\">\n<li><strong> FORMA GIURIDICA:<\/strong> \u00e8 preferibile un assetto restrittivo simile a quello attuale (=consentite imprese artigiane e loro cooperative\/consorzi \u2013 art. 7 l. 21\/92) oppure una maggiore apertura?<\/li>\n<\/ol>\n<p>\u27a2 NUOVA IPOTESI MIT, tenuto conto delle posizioni espresse dalle associazioni: mantenere un assetto simile a quello attuale \u2013 licenza resta sul veicolo, come oggi;<\/p>\n<p>\u27a2 NOSTRA POSIZIONE: la licenza taxi viene rilasciata a persona fisica, che esercita con una sola vettura, che la pu\u00f2 conferire ai soggetti giuridici previsti dalla vigente legge 21\/92.<\/p>\n<p>Per le sostituzioni temporanee e le seconde guide, possibilit\u00e0 di cedere in gestione per periodi illimitati con mantenimento della titolarit\u00e0, anche in caso di perdita dei requisiti, a condizione che il servizio venga svolto da soggetto abilitato.<\/p>\n<ol start=\"13\">\n<li><strong> POSSIBILITA\u2019 DI REGOLARE CON CONTRATTO DI SERVIZIO:<\/strong><\/li>\n<\/ol>\n<p>\u27a2 IPOTESI MIT: possibilit\u00e0 di stipulare cds es. per aree a domanda debole dove non \u00e8 sostenibile l\u2019erogazione del TPL \u201cordinario\u201d;<\/p>\n<p>\u27a2 NOSTRA POSIZIONE: occorre definire in maniera sostanziale una maggiore integrazione al trasporto pubblico di linea, fino alla possibile sovrapposizione\/sostituzione nell&#8217;erogazione di servizi a partire dalle aree a domanda debole.<\/p>\n<ol start=\"14\">\n<li><strong> ALTRE PRESCRIZIONI \/ DISPOSIZIONI <\/strong><\/li>\n<\/ol>\n<p>\u27a2 IPOTESI MIT: divieto di esclusiva in caso di adesione a cooperative o forme associative; controllo da parte degli Enti locali sull&#8217;effettivo svolgimento del servizio nei turni dichiarati, e di monitoraggio della distribuzione del servizio taxi sul territorio; obbligo di installare a bordo la scatola nera; pubblico elenco nazionale dei soggetti titolari di licenza (presso il CED del MIT); consentire per lo svolgimento del servizio l\u2019utilizzo anche di veicoli locati a lungo termine.<\/p>\n<p>\u27a2 NOSTRA POSIZIONE: rispetto del codice civile in materia di concorrenza, pertanto siamo contrari all&#8217;introduzione del divieto di esclusiva.<\/p>\n<p>Ok per registro presso CED del MIT; Ok a consentire per lo svolgimento del servizio l\u2019utilizzo anche di veicoli locati a lungo termine; siamo contrari all&#8217;introduzione della scatola nera.<\/p>\n<p><strong>15 . PIATTAFORME TECNOLOGICHE DI INTERMEDIAZIONE:<\/strong><\/p>\n<p>\u27a2 IPOTESI MIT: registro nazionale c\/o l\u2019Art che ha anche poteri sanzionatori. Il gestore ha l\u2019obbligo di: a) iscrizione a titolo oneroso al registro; b) sede legale e domicilio fiscale nell\u2019ambito dell\u2019Unione europea, fermo restando l\u2019obbligo di pagare le tasse in Italia per i servizi ivi prestati; c) organizzare le proprie attivit\u00e0 in modo da garantire il rispetto della vigente normativa di settore da parte dei vettori aderenti.<\/p>\n<p>NOSTRA POSIZIONE, Occorre definire le modalit\u00e0 in cui le piattaforme possono operare,\u00a0 evitando che le medesime realizzino le condizioni in cui la competitivit\u00e0 commerciale sia prodotta a spese dell\u2019abbattimento del costo della manodopera ed il cui obiettivo sia quello di costituire oligopoli privatistici mediante la sistematica disarticolazione del TPnL.<\/p>\n<p>Si deve impedire che detta disarticolazione, passi attraverso l\u2019opaca ambiguit\u00e0 di scelte derivanti da oscuri algoritmi, da indiscriminate logiche commerciali quanto indebite operazioni di marketing.\u00a0Si deve poter garantire al cittadino\/utente una informazione certa ed affidabile in linea con gli obiettivi e le prerogative del TPnL.<\/p>\n<p>Si deve determinare il perimetro di applicazione del TPnL e le regole di ingaggio impedendo che arbitrarie segmentazioni della domanda facciano venir meno le condizioni di esercizio complessivo del TPnL tese a garantire tariffe certe, la mobilit\u00e0 365 giorni\/anno e la copertura anche nelle zone a domanda debole.<\/p>\n<p>Il registro nazionale deve essere tenuto c\/o il Ministero con previsione di sanzioni certe per chi non mantiene le caratteristiche per operare e per chi non rispetta le regole di esercizio.<\/p>\n<p>L&#8217;APP viene inserita nel registro dopo una preventiva verifica che riscontri il rispetto delle prescrizioni di legge, regolamentari, giuslavoristiche, assicurative, previdenziali, fiscali e parafiscali richieste ad un\u2019impresa operante nel TPnL in Italia.<\/p>\n<p>La titolarit\u00e0 del negozio giuridico del servizio di trasporto \u00e8 esclusiva del soggetto intestatario del titolo autorizzativo (LICENZA O AUTORIZZAZIONE). Essa NON pu\u00f2 essere negoziata o ceduta a terzi disgiunta dal titolo. Il dispositivo di comunicazione deve essere obbligatoriamente verificabile e coincidente alla vettura adibita a servizio pubblico non di linea.<\/p>\n<p>Prevedere un regime differenziato per iscrizione al Registro delle piattaforme tecnologiche gestite direttamente dagli operatori, anche tramite societ\u00e0 di servizi di cui detengono la totalit\u00e0 del controllo e\/o partecipazione, e quelle gestite da non operatori del settore per l\u2019iscrizione nel Registro.<\/p>\n<p>Prevedere che le societ\u00e0 di gestione della piattaforme paghino le imposte e tasse in Italia ancorch\u00e9 abbiano sede legale in altro Stato,\u00a0 con lo stabilimento obbligatorio dei server di servizio sul territorio nazionale.<\/p>\n<p>Le piattaforme di intermediazione con sede estera devono dotarsi di un rappresentante fiscale in Italia per operare come sostituto d\u2019imposta.<\/p>\n<p>Prevedere il divieto di intermediazione e di conclusione di contratti con soggetti non titolari di licenze taxi e\/o autorizzazioni di Ncc.<\/p>\n<p>Prevedere che siano adottate norme per la trasparenza dei servizi di piattaforma, in modo da consentire all\u2019utente e al cliente una scelta libera e consapevole.<\/p>\n<p>Piattaforme che devono essere Iscritte in un apposito registro da tenersi presso il Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti.<\/p>\n<p>Tutti i servizi di intermediazione svolti da piattaforme tecnologiche devono essere remunerati direttamente dal cliente che beneficia del servizio e non estraendo valore dal servizio di trasporto, con la definizione chiara e trasparente del valore dell\u2019intermediazione.<\/p>\n<p><strong>TUTELA DEL NEGOZIO GIURIDICO<\/strong><\/p>\n<p>La transazione economica rimane tra il titolare del servizio e chi usufruisce del servizio di trasporto, fatta eccezione alle figure previste all\u2019articolo 7 della vigente legge 21\/92. L\u2019applicazione tariffaria, le responsabilit\u00e0 che ne derivano, quanto gli eventuali sconti devono restare in capo al singolo operatore possessore del titolo. La titolarit\u00e0 del negozio giuridico non pu\u00f2 essere ceduta o delegata a soggetti terzi non direttamente partecipati dall\u2019intestatario del titolo autorizzativo.<\/p>\n<p><strong>CLAAI &#8211; SATAM &#8211; TAM\/ACAI &#8211; UNIMPRESA &#8211; UTI<\/strong><strong>\u00a0<\/strong><\/p>\n<p><strong>17 novembre 2017<\/strong><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Pubblichiamo il testo della ns. lettera inviata oggi al MIT. 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